Amianto – Individuazione della presenza e Lavori di demolizione o rimozione – D.Lgs 81/08
Le recenti modifiche introdotte al D.Lgs. 81/08 in tema di protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto rendono necessarie alcune considerazioni che, pur non modificando in modo sostanziale le prassi in uso dalle imprese e dalle ATS, impatteranno su di esse e pertanto meritano adeguato risalto.
Come noto, mentre resta invariato l’obbligo di cui all’art. 256 che dispone in capo al datore di lavoro, prima dell'inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto, la predisposizione del un piano di lavoro, è stato introdotto il comma 1 dell’art. 248 “Individuazione della presenza di amianto” che recita “Prima di intraprendere lavori di demolizione, di manutenzione o di ristrutturazione, il datore di lavoro adotta, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d'amianto. Per gli edifici realizzati antecedentemente alla data dell'entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257, il datore di lavoro provvede a chiedere informazioni ai proprietari dei locali, ad altri datori di lavoro e ottenendole da altre fonti, compresi i registri pertinenti. Se tali informazioni non sono disponibili, il datore di lavoro provvede all'esame della presenza di materiali contenenti amianto mediante un operatore qualificato conformemente alle leggi e alle prassi nazionali e acquisisce il risultato di tale esame prima dell'inizio dei lavori. Il datore di lavoro mette a disposizione di un altro datore di lavoro, su richiesta ed esclusivamente al fine di ottemperare all'obbligo di cui al presente comma, tutte le informazioni ottenute nell'ambito di tale esame”.
Con la nuova disposizione ci si attende che le imprese rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 presentino i piani di lavoro di cui all’art. 256 preventivamente, in un momento antecedente l’acquisizione delle informazioni dai proprietari dei locali, da altri datori di lavoro e da altre fonti, … e l’attuazione di quant’altro definito dall’art. 248, procedendo nei lavori di demolizione o di rimozione solo in caso di conferma della presenza di amianto.
Il servizio telematico Ge.M.A. vedrà crescere il numero di piani di lavoro caricati e non realizzati: sarà a consuntivo, attraverso la trasmissione delle relazioni annuali art. 9 L. 257/92, che si rileverà il numero completo di piani attuati.
Si invitano le imprese a prestare attenzione circa l’introduzione del nuovo obbligo che temporalmente si collocherà nei 30 giorni prima dell'inizio dei lavori, periodo in cui l'organo di vigilanza può formulare motivata richiesta di integrazione o modifica del predetto piano e rilasciare delle prescrizioni operative.
L’ATS potrà svolgere controllo sul rispetto dell’art. 248 comma 1 – la cui violazione è punita ai sensi dell’art. 262 “Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli articoli … 248, comma 1 …”
Ultimo aggiornamento: 10/06/2026