Medicina dello sport
La tutela della salute in ambito sportivo è prevista da norme specifiche che regolamentano gli accertamenti finalizzati al rilascio dell’idoneità sportiva agonistica e non agonistica.
La normativa nazionale principale di riferimento è la seguente:
- il D.P.R. 14/01/1997 con il quale vengono definiti i requisiti minimi per l’autorizzazione all’esercizio delle attività sanitarie da parte delle Strutture Pubbliche e Private, ovvero fissa le caratteristiche generali che devono essere possedute da tutte le Strutture Sanitarie e quelle specifiche per gli ambulatori, i reparti/servizi ospedalieri e i servizi territoriali e con il quale viene chiaramente ribadito che le Regioni, con propri atti normativi, debbano indicare i requisiti necessari per l’accreditamento (D. Lgs. 502/1992 modificato dal D. Lgs. 229/1999) oltre quelli minimi di cui allo stesso D.P.R. 14/01/1997;
- il D.M. del 18/02/1982 regolamenta la certificazione all’idoneità sportiva agonistica delle persone che praticano sport e sono tesserati per società sportive affiliate alla Federazione Nazionale o ad un Ente di Promozione Sportiva (CSI, UISP, ecc.) riconosciuto dal CONI o dal CIP. Il DM stabilisce controlli clinici e strumentali obbligatori per rilevare eventuali disturbi e patologie che potrebbero aumentare il rischio di morte improvvisa o causare danni fisici rilevanti per le persone che praticano lo sport;
- il D.M. del 04/03/1993 ha perfezionato ulteriormente la normativa e regolamenta la certificazione all’idoneità sportiva agonistica a favore delle persone con disabilità, appartenenti al CIP o ad un Ente Sportivo Riconosciuto dal CIP;
- il D.M. 24/04/2013 e successivo D.M. 08.08.2014 che regolamentano il rilascio dei certificati di idoneità sportiva non agonistica e amatoriale.
La normativa principale di riferimento della Regione Lombardia è la seguente:
- L.R. n. 33 del 30.12.2009 e successive modifiche e integrazioni "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità";
- D.G.R. n. IX/4121 del 03/10/2012 relativa all’approvazione dei percorsi procedurali per la dichiarazione di inizio attività, l’accreditamento e l’abilitazione alla certificazione dell’idoneità a praticare l’attività agonistica, delle Strutture Ambulatoriali pubbliche e private e degli Studi Professionali eroganti attività di Medicina dello Sport;
- D.G.R. XII/1813 del 29/01/2024 relativa all’approvazione del nuovo Regolamento della Commissione Regionale d’Appello;
- D.G.R. XII/5427 dell’01/12/2025 relativa all’approvazione degli indirizzi operativi in tema di Medicina dello Sport.
Per aprire uno Studio Professionale è necessario che il titolare della struttura compili a suo nome (senza menzionare il poliambulatorio dove svolgerà l’attività) l’istanza attraverso il portale Regionale SIGAUSS (https://accreditamenti.servizirl.it), indicando che si intende ottenere sia l'autorizzazione che l'abilitazione alla certificazione medico-sportiva agonistica.
La richiesta di abilitazione all’esercizio degli accertamenti finalizzati al rilascio dei certificati di idoneità all’attività alla pratica sportiva agonistica può essere inoltrata, contestualmente o successivamente alla Dichiarazione di Inizio Attività (DIA), prevedendo un percorso unificato
La documentazione cartacea necessaria è la seguente:
- dichiarazione di inizio attività sanitaria - Copia dell’istanza stampata dal portale SIGAUSS con relativi documenti allegati richiesti dal tipo di istanza;
- abilitazione all’esercizio di attività volta all’effettuazione degli accertamenti iniziali e periodici finalizzati alla certificazione della idoneità alla pratica delle singole specialità sportive agonistiche secondo il D.M. 18 febbraio 1982, - allegato "D" alla DGR IX/4121 del 3.10.2012 compilato e firmato (scarica modulo D a piè di pagina);
- planimetria dei locali, in scala 1:100 con data firma del progettista e del medico dello sport;
- copia della Laurea e del Diploma di Specializzazione in Medicina dello Sport del Medico Titolare dello Studio;
- copia del documento d’identità;
ricevuta del pagamento di € 57,19 (tariffa applicabile fino a 5 locali destinati all’attività sanitaria – per ogni locale in più aggiungere € 13,00), quale diritto sanitario previsto alla voce n. 2 del vigente tariffario Regionale del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, pubblicato sul sito ATS della Montagna;
Il pagamento a favore di questa ATS della Montagna può essere effettuato in una delle seguenti modalità:
- mediante la piattaforma “PagoPA”
accedendo alla piattaforma "PagoPA" tramite il sito di questa ATS - Area "Servizi online", sottosezione "Cerca Ente" - selezionare "ATS Montagna" - selezionare la voce della prestazione da pagare
percorso https://pagamentinlombardia.servizirl.it/mypay4/cittadino/home)
- presso gli sportelli della Banca Bper Spa - tesoreria di questa ATS.
Tale documentazione può essere:
- inviata all’indirizzo pec dell’ATS Montagna protocollo@pec.ats-montagna.it
- consegnata personalmente presso le seguenti segreterie del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria dell’ATS Montagna:
- sede di Sondrio – via Stelvio 25 – presso l’ospedale di Sondrio – Padiglione Nord – 3° piano
- sede di Breno – via Nissolina n.2
Entro 60 giorni dalla data di ricevimento, l’ATS programma la verifica ispettiva per il controllo dei requisiti autorizzativi previsti dalla normativa vigente (D.P.R. 14.01.1997, L.R. 30.12.2009, n. 33 e s.m.i., D.G.R. IX/4121 del 3.10.2012; L.R. 11.08.2015, n. 23), in caso di esito positivo verrà emessa una presa d’atto, che sarà trasmessa anche alla Direzione Generale Sanità di Regione Lombardia per l’abilitazione al rilascio dei certificati per l’attività agonistica.
Se il medico sportivo, all’interno di un poliambulatorio effettua solo visite per attività sportive non agonistiche, il Legale Rappresentante della struttura deve presentare, tramite il portale Regionale SIGAUSS un’istanza di Ampliamento-Autorizzazione indicando la nuova specialità.
Se il medico sportivo, apre uno studio individuale per effettuare visite di idoneità sportiva non agonistica deve compilare una Comunicazione di Inizio Attività studio professionale (scarica il modulo sottostante).
Compilazione dell’istanza sul portale regionale SIGAUSS(https://accreditamenti.servizirl.it)
Presentazione all’Ufficio ATS competente per territorio della documentazione cartacea necessaria:
- copia dell’istanza stampata da SIGAUSS con relativi documenti allegati richiesti dal tipo di istanza;
- Allegato C della DGR n. IX/4121del 03/10/2012 debitamente compilato e sottoscritto (scarica il modulo presente a fine sezione);
- Planimetria dei locali in triplice copia
- Autocertificazione di possesso dei titoli abilitanti (Laurea e Diploma di Specializzazione in Medicina dello Sport) completa di copia di documento d’identità valido del Direttore Sanitario
- Copia documento d’identità del legale rappresentante dell’ente gestore
- Autocertificazione casellario giudiziale (di assenza di condanne) per soddisfare i requisiti soggettivi e oggettivi di cui alla DGR 4121/2012
I funzionari della ATS entro 60 giorni dal ricevimento dell’istanza effettuano un sopralluogo per la verifica del possesso dei requisiti:
Nel caso di esito POSITIVO viene predisposto l’Atto di abilitazione alla certificazione che viene trasmesso tramite PEC alla Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia per la conclusione dell’istanza su SIGAUSS.
Alla ricezione della “presa d’atto regionale” vengono consegnati al Direttore Sanitario o suo delegato i certificati di idoneità e non idoneità con numero seriale;
Nel caso in cui risultino mancanti uno o più requisiti “sanabili” i termini vengono interrotti. In caso contrario verrà emesso un esito negativo.
Compilazione dell’istanza sul portale regionale SIGAUSS (https://accreditamenti.servizirl.it)
Presentazione al Dipartimento PAAPSS dell’ATS competente per territorio della documentazione cartacea necessaria:
- copia dell’istanza stampata da SIGAUSS con relativi documenti allegati richiesti dal tipo di istanza sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’Ente, corredata da copia di documento di identità
- Allegato C della DGR n. IX/4121 ((scarica il modulo in fondo alla presente sezione)
- Planimetria dei locali in triplice copia
- Autocertificazione di possesso dei titoli abilitanti (Laurea e Diploma di Specializzazione in Medicina dello Sport) completa di copia di documento d’identità valido del Direttore Sanitario
I funzionari del Dipartimento PAAPSS dell’ATS, entro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza, effettuano un sopralluogo presso la struttura volto a verificare il possesso dei requisiti organizzativi e strutturali-tecnologici generali e specifici previsti dalla normativa.
In caso di esito POSITIVO, rilascia il parere tecnico riguardo il possesso dei requisiti applicabili per l’autorizzazione e l’accreditamento di un ambulatorio di medicina sportiva, per il successivo provvedimento di accreditamento di competenza regionale. L’avvio delle attività è subordinato all’adozione del suddetto provvedimento di accreditamento;
In caso di esito NEGATIVO, rilascia una nota di chiusura del procedimento con esito non favorevole.
Con Deliberazione numero n. XII/1813 del 29/01/2024 Regione Lombardia ha aggiornato le modalità di presentazione delle domande di Ricorso/Istanza di revisione alla Commissione Regionale d’ Appello (CRA).
MODALITÀ PER RICORSO AVVERSO IL CERTIFICATO DI NON IDONEITÀ
L’atleta, ricevuta la certificazione di non idoneità rilasciata da un medico dello sport autorizzato, può presentare, entro 30 gg, ricorso all’ ATS territorialmente competente (Modulo Ricorso/Istanza di revisione in fondo alla presente sezione).
È territorialmente competente l’ATS del luogo di residenza o di domicilio dell’atleta).
È condizione di procedibilità del ricorso il possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata.
È inammissibile il ricorso in caso di giudizio di sospensione o non idoneità temporanea.
Unitamente al ricorso, va allegata in originale tutta la documentazione medica pertinente.
L’ATS dopo aver verificato la completezza e l’integrità e averne fatto copia, trasmette il fascicolo cartaceo o in formato digitale alla Segreteria della Commissione Regionale d’Appello (CRA).
Contenuto minimo obbligatorio del fascicolo del ricorso:
1) Modulo di presentazione del ricorso contenente:
- Indirizzo Pec del ricorrente;
- Indicazione puntuale delle denominazioni dei soggetti destinatari dell’esito del ricorso (quali federazioni sportive di settore, società, ecc.) e rispettivi indirizzi PEC;
- Consenso dell’atleta alla trasmissione del giudizio finale comprensivo di motivazione della CRA al medico che ha emesso il certificato di non idoneità e all’ATS;
- Nominativo del referente della pratica presso l’ATS;
2) certificato di non idoneità (copia dell’atleta) munito di numero identificativo univoco.
La CRA entro 60gg dalla seduta deve trasmettere l’esito del ricorso.
Nello svolgimento dell’istruttoria, in caso di documentazione incompleta o mancante, la CRA fa richiesta all’interessato mediante PEC mettendo in conoscenza l’ATS competente.
I documenti richiesti devono essere trasmessi all’ATS di competenza che provvederà a trasmetterli alla Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia entro 60gg dalla richiesta.
Il giudizio finale espresso dalla CRA può essere espresso in
- Idoneità
- Non idoneità (l’atleta può rivolgersi TAR)
Temporanea non idoneità in attesa di accertamenti ulteriori.
MODALITÀ PER L’ISTANZA DI REVISIONE AVVERSO IL CERTIFICATO DI NON IDONEITÀ
Gli atleti dichiarati non idonei, che non hanno presentato ricorso o che sono stati confermati non idonei dopo il ricorso alla Commissione Regionale d’Appello, possono presentare istanza di revisione.
L’istanza di revisione può essere presentata all’ ATS territorialmente competente per:
- il progresso scientifico ha diversificato e reso meno severa la prognosi
- la diagnosi che ha condotto alla non idoneità si è rivelata errata
- la condizione che ha determinato la non idoneità è stata rimossa
- l’atleta non è stato informato sui termini di presentazione del ricorso e ha lasciato trascorrere i termini per la stessa.
Il giudizio finale può essere:
- POSITIVO, in questo caso il certificato di non idoneità è annullato e l’atleta deve sottoporsi a una nuova visita;
- NEGATIVO, viene confermata la non idoneità
NOTIFICA DELL’ESITO DEL RICORSO O DELL’ISTANZA DI REVISIONE
Il Presidente della Commissione Regionale d’Appello, per il tramite della Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia, provvede a notificare all’interessato, mediante PEC, l’esito del ricorso o dell’istanza di revisione, indicandone la motivazione.
Oltre all’interessato, l’esito del ricorso o dell’istanza di revisione, senza motivazioni, è comunicato, mediante PEC, anche a:
- Federazione sportiva Nazionale, ovvero
- Ente sportivo riconosciuto
- Società sportiva per la quale l’atleta è tesserato.
Oltre all’interessato e previo consenso del medesimo, l’esito del ricorso o dell’istanza di revisione con motivazioni, è comunicato, mediante PEC, anche:
- alla struttura che ha rilasciato il certificato di non idoneità;
- all’ATS di residenza/domicilio dell’atleta
È TASSATIVAMENTE VIETATO ALL’ATLETA DICHIARATO NON IDONEO SOTTOPORSI AD UNA SECONDA VISITA DI IDONEITA’ PER LO STESSO SPORT PRESSO QUALUNQUE STRUTTURA.
La decisione del CRA è definitiva.
Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un’attività sportiva non agonistica o amatoriale, il D.M. 24.04.2013 e successivo D.M. 08.08.2014 dispone garanzie sanitarie mediante l'obbligo di idonea certificazione medica, nonchè linee guida per l'effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione e l'impiego, da parte delle società sportive, sia professionistiche sia dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita.
DEFINIZIONE DI ATTIVITÀ AMATORIALE
È definita amatoriale l’attività ludico-motoria praticata da soggetti non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di Promozione sportiva riconosciuti dal CONI, individuale o collettiva, non occasionale, finalizzata al raggiungimento e mantenimento del benessere psico-fisico della persona, non regolamentata da organismi sportivi, ivi compresa l’attività che il soggetto svolge in proprio, al di fuori di rapporti con organizzazioni o soggetti terzi.
Coloro che praticano attività ludico-motoria in contesti organizzati e autorizzati all'esercizio nel rispetto delle disposizioni normative vigenti devono sottoporsi a controlli medici periodici ai fini della certificazione attestante l’idoneità all’attività ludico-motoria secondo quanto previsto nell'allegato A al D.M. 24.04.2013.
La certificazione conseguente al controllo medico è rilasciata dal medico certificatore su apposito modello predefinito.
All'atto dell'iscrizione o avvio delle attività il certificato è esibito all'incaricato della struttura o luogo presso cui si svolge l’attività ludico-motoria e conservato in tali sedi in copia fino alla data di validità o fino alla cessazione dell’attività stessa.
Non sono tenuti all'obbligo della certificazione:
- coloro che effettuano l’attività ludico-motoria in forma autonoma e al di fuori di un contesto organizzato ed autorizzato;
- chi svolge, anche in contesti autorizzati e organizzati, attività motoria occasionale, effettuata a scopo prevalentemente ricreativo e in modo saltuario e non ripetitivo;
- i praticanti di alcune attività ludico-motorie con ridotto impegno cardiovascolare, quali bocce (escluse bocce in volo), biliardo, golf, pesca sportiva di superficie, caccia sportiva, sport di tiro, ginnastica per anziani, "gruppi cammino" e attività assimilabili, nonché i praticanti di attività prevalentemente ricreative, quali ballo, giochi da tavolo e attività assimilabili.
Ai soggetti che non sono tenuti all'obbligo di certificazione, è comunque raccomandato un controllo medico prima dell'avvio dell’attività ludico-motoria per la valutazione di eventuali fattori di rischio, con particolare attenzione ai soggetti che passano dalla sedentarietà alla pratica di tali attività o che si sottopongono a esercizio fisico di particolare intensità.
DEFINIZIONE DI ATTIVITÀ SPORTIVA NON AGONISTICA
Si definiscono attività sportive non agonistiche quelle praticate dai seguenti soggetti:
- gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle attività parascolastiche;
- coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del Decreto Ministeriale 18 febbraio 1982;
- coloro che partecipano ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale.
I praticanti di attività sportive non agonistiche si sottopongono a controllo medico annuale che determina l’idoneità a tale pratica sportiva.
La certificazione conseguente al controllo medico attestante l’idoneità fisica alla pratica di attività sportiva di tipo non agonistico è rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dal medico specialista in medicina dello sport su apposito modello predefinito.
È obbligatoria la preventiva misurazione della pressione arteriosa e l'effettuazione di un elettrocardiogramma a riposo, refertato secondo gli standard professionali esistenti.
In caso di sospetto diagnostico o in presenza di patologie croniche e conclamate è raccomandato al medico certificatore di avvalersi della consulenza del medico specialista in medicina dello sport e, secondo il giudizio clinico, dello specialista di branca.
ATTIVITÀ DI PARTICOLARE ED ELEVATO IMPEGNO CARDIOVASCOLARE PATROCINATE DA FEDERAZIONI SPORTIVE, DISCIPLINE ASSOCIATE E DA ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA
Per la partecipazione di non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI a manifestazioni non agonistiche o di tipo ludico-motorio, caratterizzate da particolare ed elevato impegno cardiovascolare, patrocinate dai suddetti organismi, quali manifestazioni podistiche di lunghezza superiore ai 20 Km, granfondo di ciclismo, di nuoto, di sci di fondo o altre tipologie analoghe, il controllo medico comprende la rilevazione della pressione arteriosa, un elettrocardiogramma basale, uno step test o un test ergometrico con monitoraggio dell’attività cardiaca e altri accertamenti che il medico certificatore riterrà necessario per i singoli casi. Il certificato è rilasciato dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dal medico specialista in medicina dello sport su apposito modello predefinito.
Linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita (scarica allegato E al D.M. 24.04.2013).
Referente: Dr.ssa Paola Malamani
Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria - Sede di Breno, Via Nissolina 2
PEC: dips.vcs@pec.ats-montagna.it
Tel. Segreteria: 0364 795599
Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria - Sede di Sondrio, Via Stelvio 25
PEC: dips.sondrio@pec.ats-montagna.it
Tel. Segreteria: 0342 055295
Ultimo aggiornamento: 10/06/2026