Cosa fa il Dipartimento Veterinario di ATS Montagna
1. Gestisce l’anagrafe degli animali d’affezione (es. iscrizioni in anagrafe, passaggi di proprietà, ecc.), anche tramite richieste effettuate sull’apposito portale presente sul sito di ATS Montagna);
2. Rilascia i passaporti europei esclusivamente per animali di proprietà di persone residenti in Regione Lombardia;
3. Rilascia i certificati di espatrio necessari ad uscire dall’Italia per recarsi in Paesi terzi (non appartenenti all’Unione Europea);
4. Si occupa del recupero di cani vaganti e dei gatti feriti e/o gravemente malati;
5. Effettua attività di controllo in eventuali situazioni caratterizzate da inconvenienti igienico-sanitari causati da animali d’affezione;
6. Effettua attività di controllo a seguito di eventuali segnalazioni inerenti al maltrattamento animale;
7. Garantisce interventi a supporto delle forze dell’ordine o di altri organi incaricati di pubblica sicurezza.
IMPORTANTE: il Dipartimento Veterinario non fornisce assistenza clinica diretta per animali da compagnia di proprietà.
Per eventuali cure veterinarie è necessario rivolgersi ai veterinari liberi professionisti che operano sul territorio; l’elenco e i contatti delle strutture sono disponibili sull’apposito portale Strutture Veterinarie.
Viaggiare con gli animali: le regole da conoscere
Il numero di cani, gatti e furetti che possono accompagnare il proprietario (o una persona da questi autorizzata) è pari ad un massimo di 5 animali.
Spostamenti all’interno dell’Unione Europea
Per spostamenti tra stati membri dell’UE gli animali devono:
- essere identificati con microchip;
- essere accompagnati da passaporto conforme ai Regolamenti (UE) 576/2013 e 577/2013;
- essere stati vaccinati contro la rabbia da almeno 21 giorni (il vaccino deve essere stato somministrato ad animali di età superiore a 12 settimane).
Ulteriori attestazioni sanitarie potrebbero essere richieste a seguito di condizioni epidemiologiche non prevedibili.
Spostamenti da paesi terzi al di fuori dell’Unione Europea
Per spostamenti da paesi terzi al di fuori dell’Unione Europea gli animali devono:
- essere identificati con microchip;
- essere stati vaccinati contro la rabbia (il vaccino deve essere stato somministrato ad animali di età superiore a 12 settimane);
- essere in possesso di titolazione anticorpale per la rabbia (l’esame deve essere effettuato presso i laboratori autorizzati);
- essere accompagnati da un documento di identificazione/certificato sanitario rilasciato dall’Autorità Competente del Paese di provenienza riportante le seguenti indicazioni:
a) codice alfanumerico del microchip, sua ubicazione e data di applicazione;
b) specie, razza, sesso, data di nascita e colore del mantello dell’animale;
c) numero di riferimento del documento;
d) nome e recapiti del proprietario;
e) nome, recapiti e firma del veterinario ufficiale o autorizzato che ha rilasciato il documento di identificazione;
f) dettagli della vaccinazione antirabbica;
g) data del prelievo dei campioni di sangue per il test di titolazione degli anticorpi per la rabbia;
h) eventuali conformità a ulteriori misure sanitarie specifiche per il Paese di provenienza;
i) nome e firma del rappresentante dell’Autorità Competente che ha convalidato il documento;
j) nome, firma e recapiti del rappresentante dell’Autorità Competente che ha effettuato i controlli prima della partenza;
k) qualsiasi altra informazione pertinente relativa allo status sanitario dell’animale.