Ticket ed esenzioni
Il ticket rappresenta la quota di partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria.
L’esenzione dal ticket esonera il cittadino dal pagamento di detta quota, parzialmente o totalmente.
Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi al proprio Medico di Medicina Generale/Pediatra di Famiglia o agli Uffici Scelte e Revoche delle ASST di appartenenza.
Agevolazioni per pagamento ticket sanitari non pagati
Per i ticket non pagati nel corso dell'anno 2025 consultare i documenti seguenti oppure la sezione Allegati a fondo pagina.
La Legge Regionale n. 11 del 21 maggio 2020, prevede alcune forme agevolate per il pagamento di tutte le prestazioni fruite senza il possesso dei requisiti previsti per le seguenti esenzioni:
E01; E02; E03; E04; E05; E12; E14; E15
COME ADERIRE AI BENEFICI
ORDINANZA DI INGIUNZIONE
- Chi ha ricevuto un’Ordinanza di Ingiunzione entro il 26/05/2020 può regolarizzare la propria situazione entro il 31/12/2020 (anziché entro 30 giorni dalla notifica) pagando l’intero importo indicato dell’Ordinanza. È possibile chiedere il pagamento rateale con applicazione degli interessi legali (importo minimo rata € 30,00 e massimo 30 rate).
- Chi ha ricevuto una Ordinanza di Ingiunzione dal 27/05/2020 (e sino al 31/12/2020) può regolarizzare la propria posizione con il pagamento entro il 30/06/2021 (anziché entro 30 giorni dalla notifica) dell’intero importo indicato dell’Ordinanza. È possibile chiedere il pagamento rateale con applicazione degli interessi legali (importo minimo rata € 30,00 e massimo 30 rate).
VERBALE DI CONTESTAZIONE
- Chi ha ricevuto un Verbale di Contestazione entro il 26/05/2020 può regolarizzare la propria posizione con il pagamento entro il 31/12/2020 ed in un’unica soluzione dell’importo corrispondente al ticket non versato, maggiorato degli interessi legali e delle spese del procedimento (con esonero quindi dal pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria indicata nel verbale stesso).
- Chi ha ricevuto un Verbale di Contestazione dal 27/05/2020 (e sino al 31/12/2020) può regolarizzare la propria posizione con il pagamento entro il 30/06/2021 ed in un’unica soluzione dell’importo corrispondente al ticket non versato, maggiorato degli interessi legali e delle spese del procedimento (con esonero quindi dal pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria indicata nel verbale stesso) secondo le modalità indicate sul verbale.
COME REGOLARIZZARE LA PROPRIA POSIZIONE IN MANCANZA DI ORDINANZA O VERBALE
Chi non ha ricevuto alcuna notifica e ritenga di non essere in regola con il pagamento del ticket sanitario può, al fine di regolarizzare spontaneamente la propria posizione debitoria, presentare richiesta di ravvedimento entro il 31/12/2020, con sottoscrizione di un impegno a pagare:
- entro il 31/12/2020 del giorni il solo importo del ticket;
- l’importo del ticket maggiorato degli interessi legali nel caso di pagamento rateale (interessi decorrenti dalla data della sottoscrizione dell’impegno sino all’estinzione)
Con la sottoscrizione dell’impegno a pagare l’interessato è consapevole che l’ammontare del ticket dovuto è calcolato senza procedere allo scorporo delle prestazioni per le quali sono previste altre esenzioni (es. esenzioni per patologia)
Si precisa che tutte le eventuali comunicazioni dirette al Direttore Generale di Questa ATS in merito alla questione potranno pervenire esclusivamente:
- a mezzo PEC all’indirizzo protocollo@pec.ats-montagna.it;
- tramite raccomandata indirizzata all’Ufficio Protocollo dell’ATS della Montagna, Via Nazario Sauro 38 Sondrio;
- tramite raccomandata a mano consegnata all’Ufficio Protocollo dell’ATS della Montagna, Via Nazario Sauro 38 Sondrio (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 – 12.00 / 14.00 – 16.00).
Si informa che per chiarimenti e/o informazioni si può contattare il Dott. Gallegioni al n. 0343/67251 nei giorni di Martedì e Giovedì dalle ore 9.00 alle 12.00.
Non sono subordinate al rilascio di alcun attestato:
- le condizioni di interesse sociale (prevenzione, attività di screening tutela della salute collettiva, status di gravidanza, ecc.)
- gli infortunati sul lavoro e gli affetti da malattie professionali durante il periodo di temporanea invalidità.
Quanto costa
E’ gratuito.
Dove rivolgersi
Agli Uffici Scelte e Revoche delle ASST
Le tipologie di cittadini che hanno diritto all’esenzione per invalidità (totale o parziale) sono:
- gli invalidi civili con percentuale superiore ai 2/3, o con assegno di accompagnamento, o con indennità di frequenza
- i ciechi e i sordomuti di cui agli artt. 6 e 7 della Legge 482/68
- gli invalidi di guerra
- gli invalidi per lavoro e per servizio
- vittime del terrorismo e del dovere (e loro familiari)
Cosa fare
Per gli assistiti con riconoscimento di invalidità civile con percentuale superiore ai 2/3, o con assegno di accompagnamento, o con indennità di frequenza il rilascio della tessera di esenzione e la spedizione della stessa al domicilio dell’interessato avvengono d’ufficio.
Per rilascio dell’attestato di esenzione per le altre categorie sopra indicate, è necessario presentare agli Uffici Scelte e Revoche della propria ASST la seguente documentazione:
- carta regionale dei servizi
- documentazione prevista in base alla categoria di appartenenza:
- invalido di guerra: verbale del Ministero del Tesoro con categoria (per invalidità dalla VI alla VIII categoria anche la patologia invalidante)
- invalido per lavoro: verbale INAIL con punteggio (se inferiore al 67/100 anche patologia invalidante)
- invalido per servizio: verbale del Ministero del Tesoro con categoria (per invalidità dalla VI alla VIII anche patologia invalidante)
vittime del dovere e del terrorismo: documentazione specifica comprovante la condizione
Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi agli Uffici Scelte e Revoche delle ASST di appartenenza
Gli assistiti affetti da patologia cronica o da malattia rara possono fruire dell’esenzione totale dalla partecipazione al costo delle prestazioni specialistiche riferite alla patologia ed all’esenzione parziale (1 € a confezione) per i farmaci correlati alla stessa.
Cosa fare
Modalità di rilascio
Per ottenere l’esenzione il cittadino deve presentare agli Uffici Scelte e Revoche dell’ASST di appartenenza, la seguente documentazione:
per patologia cronica:
- certificazione rilasciata da un Medico Specialista di Struttura pubblica o privata accreditata; per la ipertensione arteriosa ed il diabete, la certificazione può essere rilasciata anche dal medico di famiglia (in caso di ipertensione arteriosa secondaria codice 031.405, in considerazione della specificità della forma, è necessaria comunque la certificazione dello specialista);
- carta regionale dei servizi.
per malattia rara:
- certificazione su apposita modulistica rilasciata dal Presidio ospedaliero abilitato a fare diagnosi di Malattia Rara;
- carta regionale dei servizi
Modalità di rinnovo
In base alle scadenze previste al momento del rilascio, l’assistito deve provvedere a produrre agli Uffici Scelte e Revoche documentazione sanitaria (nuova certificazione dello Specialista o documentazione sanitaria recente) attestante la necessità di rinnovo dell’esenzione.
Rinnovo automatico
Per i cittadini in possesso di esenzioni per patologia in scadenza nell’anno 2012 è previsto il rinnovo automatico (il Distretto provvede d’ufficio informando l’assistito) ovvero la possibilità di rinnovare l’esenzione direttamente presso il distretto di appartenenza senza necessità di effettuare nuove visite specialistiche.
Il Medico di famiglia informerà i propri assistiti che per il rinnovo automatico può recarsi direttamente agli Uffici Scelte e Revoche del trrritorio di competenza.
E’ previsto comunque l’invio allo Specialista in tutti i casi in cui il MMG/PDF lo ritenga necessario, sia per rivalutare la condizione clinica, che per tutte le situazioni che non sono state inserite nella modalità automatica di rinnovo in quanto non risultavano aver effettuato accertamenti specialistici nell’arco del biennio 2010-2011.
Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi agli Uffici Scelte e Revoche delle ASST di appartenenza:
I cittadini con esenzione per patologia cronica o rara che appartengono a nucleo familiare con reddito complessivo, riferito all’anno precedente, non superiore a € 46.600 (incrementato in funzione della composizione del nucleo familiare) beneficiano altresì dell’esenzione totale dal ticket per i farmaci correlati alla patologia.
Cosa fare
Il cittadino deve presentarsi all’Ufficio Scelte e Revoche dell’ASST di residenza con la carta dei servizi e fotocopia del documento di identità e compilare un’autocertificazione, su apposito modulo, attestante la propria situazione reddituale in base all’ultima dichiarazione dei redditi presentata.
Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi agli Uffici Scelte e Revoche delle ASST di appartenenza
In seguito all’entrata in vigore della nuova codifica delle esenzioni per età e reddito, gli assistiti non devono più autocertificare il diritto a tale esenzione al momento della fruizione della prestazione specialistica e/o farmaceutica.
Le nuove codifiche di esenzione sono infatti disponibili in via informatica nell’anagrafe regionale (o sistema informatico) e sono visualizzabili direttamente dal medico prescrittore, al momento della compilazione dell’impegnativa.
Mentre i codici di esenzione E02, E05, E12 ed E13 sono registrati in anagrafe regionale a seguito di autocertificazione presentata dal cittadino con le modalità più avanti descritte, i codici di esenzione E01, E03 ed E04 sono direttamente riportati nel sistema informatico dal Ministero della Finanze (MEF) ed aggiornati al 31 marzo di ogni anno.
Se un assistito ritiene di possedere i requisiti per l’esenzione dal ticket per età e reddito può verificare il proprio stato di diritto in uno dei seguenti modi:
- presso gli Uffici Scelte Revoche della propria ASST di appartenenza;
- presso il proprio Medico di Medicina Generale o Pediatra di Famiglia;
- online sul sito www.crs.regione.lombardia.it utilizzando la carta regionale dei servizi.
Nel caso in cui il codice di esenzione non sia presente in anagrafica regionale, il cittadino deve autocertificare il proprio diritto.
Modalità per effettuare l’autocertificazione
Per ottenere l’attestato di esenzione, l’assistito in possesso dei requisiti deve effettuare l’autocertificazione in una delle seguenti modalità:
- online sul sito www.crs.regione.lombardia.it utilizzando la carta regionale dei servizi;
- presentandosi presso gli Uffici Scelte e Revoche, con la propria carta regionale dei servizi, eventuale codice PIN e la fotocopia del documento d’identità.
Al fine di agevolare il rilascio dell’attestato per gli assistiti che, in particolare, sono impossibilitati a recarsi personalmente presso gli Uffici Scelte e Revoche, si indicano le seguenti modalità:
- l’assistito incarica il familiare/conoscente a recarsi presso gli Uffici Scelte e Revoche per ritirare il modulo corrispondente alla propria tipologia, o meglio può scaricare direttamente il modulo in formato editabile pubblicato di seguito per ciascuna categoria esente;
- il modulo compilato unitamente alla carte regionale dei servizi ed alla copia del documento di identità dello stesso titolare, possono essere presentati allo sportello di scelta e revoca dal familiare/conoscente incaricato, senza alcuna delega;
- l’operatore di scelta e revoca è tenuto a rilasciare l’attestato e contestualmente registrare il codice di esenzione in anagrafica regionale.
Sono categorie esenti:
- minori di 14 anni (fino al compimento del 14° anno di età, indipendentemente dalla posizione reddituale del nucleo familiare di appartenenza) validità in Regione Lombardia;
- minori di 6 anni appartenenti a nucleo familiare fiscale con reddito complessivo non superiore a € 36.151,98, validità nazionale;
- cittadini di età superiore ai 65 anni con reddito complessivo familiare fiscale non superiore a € 36.151,98;
- cittadini di età superiore a 65 anni con reddito complessivo familiare fiscale compreso tra i € 36.151,98 e € 38.500,00;
- titolari di pensione più familiari fiscalmente a carico, purchè appartenenti ad un nucleo familiare fiscale con reddito complessivo lordo inferiore a € 8.263,31 incrementato a € 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico;
- titolari di pensione al minimo ultrasessantenni e familiari fiscalmente a carico con reddito complessivo familiare fiscale inferiore a € 8.263,31, incrementato a € 11.362,05 in presenza di coniuge a carico e di ulteriori € 516,45 per ogni figlio a carico;
- titolari di pensione sociale e loro familiari fiscalmente a carico;
- Lavoratore/trice in mobilità, in cassa integrazione straordinaria, in cassa integrazione in deroga, in contratto di solidarietà difensivo e loro familiari fiscalmente a carico, anche nel caso di figli a carico al 50%, senza limite di reddito, per la durata della condizione.
- disoccupati (cittadini che abbiano cessato per qualunque motivo “licenziamento, dimissioni, cessazione di un rapporto a tempo determinato” una attività di lavoro dipendente o autonomo) immediatamente disponibili allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa e iscritti al Centro per l’Impiego e loro familiari fiscalmente a carico (anche nel caso di figli a carico al 50%) appartenenti a nucleo familiare fiscale con reddito complessivo inferiore a € 8.263,31 incrementato a € 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico.
- disoccupati (cittadini che abbiano cessato per qualunque motivo “licenziamento, dimissioni, cessazione di un rapporto a tempo determinato” una attività di lavoro dipendente o autonomo) immediatamente disponibili allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa e iscritti al Centro per l’Impiego e loro familiari fiscalmente a carico (anche nel caso di figli a carico al 50%) appartenenti a nucleo familiare fiscale con reddito complessivo superiore a € 8.263,31 incrementato a € 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico.
Cosa fare
Per far valere il diritto all’esenzione dal ticket è necessario seguire alcune indicazioni, a seconda della categoria di appartenenza:
Minori di 14 anni senza limiti di reddito
(Cod. E11 a validità regionale per la specialistica e per la farmaceutica)
Non è necessaria alcuna autocertificazione in quanto il diritto alla esenzione è disponibile nel sistema informatico ed il codice viene indicato dal medico prescrittore sulla ricetta. L’esenzione E11 resta valida fino al compimento del 14° anno di età ed è applicabile ai soli soggetti iscritti al Servizio Sanitario Regionale lombardo.
Minori di 6 anni appartenenti ad un nucleo familiare fiscale con reddito complessivo non superiore a € 36.151,98
(Cod. E01 a validità nazionale per la specialistica)
Il diritto all’esenzione è caricato in anagrafe regionale, ogni 31/03 di ogni anno, dal Ministero delle Finanze (MEF) ed è disponibile nel sistema informatico al medico prescrittore. Per fruire di prestazioni specialistiche presso strutture fuori Regione Lombardia (laddove i sistemi informatici sono differenti), è necessario che il genitore/tutore si rechi presso gli Uffici Scelte e Revoche per il rilascio dell’attestato di esenzione, compilando l’autocertificazione (modulo scaricabile in allegato), portando con sè la carta regionale dei servizi e la fotocopia del documento d’identità del dichiarante.
Cittadini di età superiore ai 65 anni e con reddito complessivo familiare fiscale non superiore a € 36.151,98
(Cod. E01 a validità nazionale per la specialistica).
Il diritto all’esenzione è caricato in anagrafe regionale, ogni 31/03 di ogni anno, dal Ministero delle Finanze (MEF) ed è disponibile nel sistema informatico al medico prescrittore. Qualora l’assistito verifichi l’assenza del codice di esenzione in anagrafe regionale, ma ritenga di averne diritto, per ottenere l’attestato di esenzione (che sarà registrata contestualmente nel sistema informatico) deve recarsi presso gli Uffici Scelte e Revoche per compilare l’autocertificazione (modulo scaricabile in allegato), portando con sè la carta regionale dei servizi e la fotocopia del documento d’identità dell’interessato.
Cittadini di età superiore a 65 anni e reddito complessivo familiare fiscale tra € 36.151,98 ed € 38.500,00
(Cod. E05 a validità regionale per la specialistica)
Per ottenere l’attestato di esenzione (che sarà registrata contestualmente nel sistema informatico) devono recarsi presso gli Uffici Scelte e Revoche per compilare l’autocertificazione (modulo scaricabile in allegato) portando con sè la carta regionale dei servizi e la fotocopia del documento d’identità dell’interessato.
Titolari di pensione più familiari fiscalmente a carico, purchè appartenenti ad un nucleo familiare fiscale con reddito complessivo lordo inferiore a € 8.263,31 incrementato a € 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico (Cod. esenzione a 6 cifre a validità regionale per la farmaceutica)
Per ottenere l’attestato di esenzione tali assistiti devono recarsi presso gli Uffici Scelte e Revoche per compilare l’autocertificazione portando con sè la carta regionale dei servizi e la fotocopia del documento di identità dell’interessato.
N.B. per “titolari di pensione” si intendono tutti i titolari di pensione a “vario titolo” – ad esempio di reversibilità -. Si precisa che, per l’esenzione specialistica, il titolare di pensione a “vario titolo”, con i limiti di reddito sopracitati, è esente solo al compimento del 65° anno di età (cod. E01).
Titolari di pensione al minimo di età superiore a 60 anni e familiari fiscalmente a carico con reddito familiare fiscale inferiore a € 8.263,31 incrementato a € 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico (Cod. E04 a validità nazionale per la specialistica e regionale per la farmaceutica)
Il diritto all’esenzione è caricato in anagrafe regionale, ogni 31/03 di ogni anno, dal Ministero delle Finanze (MEF) ed è disponibile nel sistema informatico al medico prescrittore. Qualora l’assistito verifichi l’assenza del codice di esenzione in anagrafe regionale, ma ritenga di averne diritto, per ottenere l’attestato di esenzione (che sarà registrata contestualmente nel sistema informatico) deve recarsi presso gli Uffici Scelte e Revoche per compilare l’autocertificazione (modulo scaricabile in allegato), portando con sè la carta regionale dei servizi e la fotocopia del documento d’identità dell’interessato.
Si precisa che i titolari di pensione al minimo con meno di 60 anni, per la prescrizione farmaceutica continuano ad utilizzare l’attestato di esenzione con codice a 6 cifre (a validità regionale).
Titolari di pensione sociale e familiari fiscalmente a carico (Cod. E03 validità nazionale per la specialistica e regionale per la farmaceutica)
Il diritto all’esenzione è caricato in anagrafe regionale, ogni 31/03 di ogni anno, dal Ministero delle Finanze (MEF) ed è disponibile nel sistema informatico al medico prescrittore. Qualora l’assistito verifichi l’assenza del codice di esenzione in anagrafe regionale, ma ritenga di averne diritto, per ottenere l’attestato di esenzione (che sarà registrata contestualmente nel sistema informatico) deve recarsi presso gli Uffici Scelte e Revoche per compilare l’autocertificazione (modulo scaricabile in allegato), portando con sè la carta regionale dei servizi e la fotocopia del documento d’identità dell’interessato.
A partire dal 1° gennaio 2012, la validità del codice E03 garantisce, sia per i titolari di pensione sociale che per i familiari fiscalmente a carico, l’esenzione per la farmaceutica a livello regionale.
Lavoratori in mobilità, in cassa integrazione straordinaria, in cassa integrazione in deroga e in contratto di solidarietà difensiva e familiari fiscalmente a loro carico, che percepiscano una retribuzione, comprensiva dell’integrazione salariale o indennità, no superiore ai massimali previsti dalla Circolare dell’INPS n. 20 del 08/02/2012
(Cod. E13 a validità regionale per la specialistica e per la famaceutica)
A partire dal 01/01/2013 il codice di esenzione E13 sostituisce il codice E08,introducendo nuovi limiti di reddito entro i quali il cittadino può beneficiare dell’esenzione.
Per ottenere l’attestato di esenzione (che sarà contestualmente registrato nel sistema informatico) tali assistiti devono recarsi presso gli Uffici Scelte e Revoche per compilare l’autocertificazione (modulo scaricabile in allegato) portando con sè la carta regionale dei servizi e la fotocopia del documento d’identità dell’interessato.
Disoccupati e familiari fiscalmente a carico con reddito complessivo del nucleo familiare fiscale inferiore a € 8.263,31, incrementato a € 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori € 516,46 per figlio a carico
(Cod. E02 a validità nazionale per la specialistica e regionale per la farmaceutica)
Per ottenere l’attestato di esenzione (che sarà contestualmente registrata nel sistema informatico) ci si deve recare prsso gli Uffici Scelte e Revoche per compilare l’autocertificazione (modulo scaricabile in allegato) portando con sè la carta regionale dei servizi e la fotocopia del documento d’identità dell’interessato.
Disoccupati iscritti agli elenchi anagrafici ai Centri per l’impiego e familiari fiscalmente a carico con reddito complessivo del nucleo familiare fiscale superiore a € 8.263,31, incrementato a € 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori € 516,46 per figlio a carico e inferiore o pari a 27.000
(Cod. E12 a validità regionale per la specilistica e la farmaceutica)
A partire dal 01/01/2013 il codice di esenzione E12 sostituisce il codice di esezione E09.
Per ottenere l’attestato di esenzione (che sarà contestualmente registrato nel sistema informatico) tali assistiti devono recarsi presso gli Uffici Scelte e Revoche per compilare l’autocertificazione (modulo scaricabile in allegato) portando con sè la carta regionale dei servizi e la fotocopia del documento d’identità dell’interessato.
Le autocertificazioni di cui ai codici E01, E05, E03, E04, E12, E02, E13, così come le esenzioni di cui ai codici E01, E03, E04 caricate in anagrafe regionale dal Ministero delle Finanze (MEF), mantengono la loro validità fintanto che non intervenga un cambiamento di condizione/reddito da parte del cittadino, superando in tal modo la necessità per lo stesso di presentarsi ogni anno presso i distretti ASL per rinnovare l’autocertificazione del diritto.
Per evitare conseguenze anche sul piano penale, qualora intervengano variazioni della condizione socio-reddituale (stato di disoccupazione/occupazione, aumento del reddito ecc.) che dà titolo alla esenzione, i soggetti beneficiari di esenzione correlata al reddito, devono darne tempestivamente comunicazione all’Ufficio Scelte e Revoche della propria ASST o via internet (www.crs.lombardia.it) utilizzando la carta regionale dei servizi; in tal caso l’autocertificazione perde immediatamente validità al cessare delle condizioni in essa dichiarate.
Gli assistiti provenienti da altre regioni non iscritti al Servizio Sanitario Regionale lombardo, sulla cui ricetta il medico non abbia apposto alcun codice di esenzione nazionale, pagano le quote ticket.
Qualora al medico prescrittore non risulti in anagrafe regionale l’informazione relativa al codice di esenzione, può utilizzare la documentazione di cui lo stesso cittadino è in possesso.
In tutti i casi in cui la ricetta non presenta l’indicazione dell’esenzione, questa non può essere riconosciuta nemmeno a posteriori.
Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi agli Uffici Scelte e Revoche delle ASST di appartenenza
Ultimo aggiornamento: 29/01/2026