D. Lgs. 2 febbraio 2021, n. 32 inerente le modalità di finanziamento dei controlli ufficiali. Si applica dal 1° gennaio 2022


In data 28 marzo 2021 è entrato in vigore il D. Lgs. 2 febbraio 2021, n. 32 (G.U. Serie Generale n. 62 del 13/03/2021) “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell’articolo 12, comma 3, lettera g) della Legge 4 ottobre 2019, n. 117”.

Tale norma, che trova applicazione a partire dal 1° gennaio 2022, stabilisce le modalità di finanziamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuate per garantire l’applicazione della normativa in materia di alimenti, sicurezza alimentare, materiali e oggetti destinati a venire in contatto con alimenti (MOCA), mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, benessere animale e sostituisce il precedente D. Lgs. 10 novembre 2008, n. 194.

Tali tariffe si applicano anche ai controlli ufficiali comunicati a distanza e con mezzo elettronico.

Esclusi sono invece il terzo settore, le Associazioni di volontariato e gli Operatori della produzione primaria e operazioni associate.

Interessati da questo Decreto sono sicuramente gli stabilimenti di:
. macellazione e di sezionamento delle carni di animali domestici e della selvaggina;
. immissione in commercio dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura;
. produzione del latte e dei prodotti a base di latte.

Gli operatori che effettuano produzione primaria e operazioni associate sono soggetti esclusivamente alle tariffe per la registrazione, il riconoscimento, i controlli ufficiali originariamente non programmati, le altre attività ufficiali su richiesta e le autorizzazioni.

Quando in uno stabilimento si effettuano più attività differenti (di cui all’Allegato 2, Sez. da 1 a 5) si sommano le tariffe dovute per ciascuna sezione.

Un cambiamento significativo e importante, rispetto al precedente D. lgs. n. 194/08, riguarda i provvedimenti da assumersi in caso di omesso pagamento. In tali casi l’Autorità Sanitaria dapprima (trascorsi infruttuosamente 60 giorni dalla richiesta di pagamento) applica la maggiorazione del 30% all’importo relativo alla richiesta di pagamento medesima oltre agli interessi legali. Trascorsi infruttuosamente altri 60 giorni da questa seconda richiesta (come detto maggiorata del 30% e con applicazione di interessi legali) viene applicata la procedura per il recupero crediti inclusa la riscossione coattiva.
Contestualmente all’avvio di tale procedura, per gli stabilimenti riconosciuti dell’allegato 2, sezioni 1 e 3, l’Autorità sanitaria sospende il controllo ufficiale e dispone la sospensione dell’atttività di macellazione e di lavorazione della selvaggina.

Il decreto determina altresì la tariffa per l’ispezione in caso di macellazione di animali fuori dal macello per autoconsumo e in caso di animali selvatici oggetto di attività venatoria per autoconsumo o cessione diretta.

Fra gli altri cambiamenti significativi del nuovo decreto troviamo anche quelli che riguardano le tipologie di impresa assoggettate al pagamento della tariffa forfettaria ed elencate nell’allegato 2, sezione 6, tabella A. Tale tariffa è dovuta nei i casi in cui il volume di vendita all’ingrosso superi il 50% del totale. Inoltre, l’importo non è più imputato in base alla fascia produttiva ma sulla base del livello di rischio assegnato all’attività.

Si segnala che ogni impresa di cui alla sopra citata tabella A è comunque tenuta obbligatoriamente a trasmettere all’ATS della Montagna nel mese di gennaio di ogni anno l’autodichiarazione compilata con le informazioni riferite all’anno solare precedente. Qualora negli anni successivi  all’ultima autodichiarazione resa non ci fossero variazioni delle informazioni richieste, non sarà necessaria la trasmissione di una nuova autodichiarazione.
La richiesta di pagamento, laddove dovuto, viene emessa dall’ATS della Montagna entro il 31 marzo successivo.

Invece, ai controlli e alle altre attività ufficiali effettuate dall’Autorità sanitaria, su richiesta dell’operatore, si applica la tariffa su base oraria (80 euro), maggiorata del 30%, quando questi sono effettuati:
– in orario compreso tra le ore 18.00 e le ore 6.00;
– nei giorni festivi;
– nei giorni feriali con richiesta inferiore alle 24 ore rispetto all’orario previsto per l’effettuazione del controllo o dell’altra attività ufficiale.

Il Decreto contempla anche le tariffe a carico degli stabilimenti per l’attività di controllo ufficiale originariamente non pragrammata (si intende quella necessaria in caso di accertata non conformità o sospetta non conformità successivamente confermata).

Riassumendo, i principali aspetti contemplati dal decreto sono:
Tariffe per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali di competenza del Min. Sal. eseguiti dai PIF e per il riconoscimento dei depositi;
Tariffe per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali di competenza del Ministero della Salute sulle navi da pesca;
Tariffe per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali per l’esportazione;
Tariffe per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali dell’Azienda sanitaria locale;
Tariffe per l’ispezione e in caso di macellazione fuori dal macello di selvatici in attività venatoria per autoconsumo o per cessione diretta;
Tariffe per i controlli ufficiali originariamente non programmati;
Tariffa del controllo ufficiale e delle altre attività ufficiali su base oraria;
Modalità di applicazione e riscossione, di ripartizione e di rendicontazione delle tariffe;
Provvedimenti per omessa comunicazione e per omesso pagamento;
Maggiorazioni;
Tariffe per la controversia;
Gli allegati sono:
Allegato 1: Tariffe per i controlli ufficiali e altre attività ufficiali effettuati dal Ministero della Salute;
Allegato 2: Tariffe per i controlli ufficiali effettuati negli stabilimenti;
Allegato 3: Tariffa oraria, fascia ordinaria di apertura dei PCF e tariffe per controversia;
Allegato 4: Moduli per comunicazioni;
Allegato 5: Moduli per il calcolo delle tariffe;
Allegato 6: Moduli per la rendicontazione.

In data 10/12/2021 i Dipartimenti della Prevenzione dell’ATS della Montagna hanno trasmesso alle associazioni di categoria e di rappresentanza degli stabilimenti interessati dall’entrata in vigore del D. lgs. n. 32/2021 siti sul territorio di competenza (provincia di Sondrio, Distretto Alto Lario nella provincia di Como e Vallecamonica nella provincia di Brescia), con particolare riferimento alla Sez. 6 dello stesso, una comunicazione informativa comprensiva di:
.  nota regionale esplicativa;
.  autodichiarazione per gli stabilimenti di cui all’allegato, 2 sezione 6, tabella A del decreto;
.  allegato 2, sezione 6, tabella A del medesimo decreto.

Si riporta di seguito il testo del D. Lgs. n. 32/2021, l’informativa al pubblico sulla privacy, la nota informativa regionale (comprensiva di allegati) inviata alle Associazioni di categoria e agli operatori degli stabilimenti dai  Dipartimenti della Prevenzione dell’ATS della Montagna nonchè i modelli di autodichiarazione suddivis per i medesimi Dipartimento della Prevenzione ai quali afferiscono gli stabilimenti:
D. LGS n. 32_2021.pdf
Informativa generale al pubblico
D.Lgs. n. 32_2021 Informativa e autodichiarazione-ALLEGATO B.pdf
ALLEGATO A.pdf

Modello di autodichiarazione per attività afferenti al Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria:
AUTODICHIARAZIONE_2024_D_LGS_32_ALL.B_DIPS

Modello di autodichiarazione per attività afferenti al Dipartimento  Veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale:
2024_ALLEGATO B -autocertificazione all. 4 modulo 6_DVSAOA

Modello di autodichiarazione per attività afferenti al Dipartimento Funzionale Territoriale Vallecamonica-Sebino:

2024_ALLEGATO B-autocertificazione-all.4-modulo 6_DFTVCS

Aggiornato il 18 Gennaio 2024 da ATS Montagna