Anagrafe apistica


In base al MANUALE OPERATIVO PER LA GESTIONE DEL SISTEMA I&R -Allegato 1 al Decreto 7 marzo 2023 (G.U. n. 113 del 16/05/23) L’operatore deve apporre in prossimità di ogni apiario un cartello identificativo chiaramente visibile per individuare la postazione. Tutte le movimentazioni, incluse quelle tra apiari dello stesso stabilimento di apicoltura per garantire, nei limiti di tempo obbligatori, la tracciabilità delle movimentazioni a qualsiasi fine. L’operatore, oltre alla comunicazione tempestiva alla ASL dei casi di alta mortalità, inclusi i sospetti avvelenamenti ai sensi dell’art. 9, comma 5, del d.lgs. I&R. L’operatore di apicoltura deve registrare in BDN, tra il 1° novembre e il 31 dicembre di ogni anno, le informazioni relative al censimento annuale, ossia alla consistenza e alla dislocazione degli apiari posseduti, con indirizzo e coordinate geografiche di tutti gli apiari, alveari e nuclei posseduti.

 

 

 

Aggiornato il 13 Dicembre 2023 da ATS Montagna