Procedure a tutela del consumatore per il richiamo da parte delle ditte dei prodotti non conformi ai sensi del Reg. (CE) n. 178/2002


Gli Operatori del Settore Alimentare (OSA) sono individuati dal Regolamento (CE) n. 178/2002 come i responsabili della sicurezza degli alimenti.

Detto Regolamento, che istituisce il sistema rapido di allerta europeo (RASFF), stabilisce che nei casi in cui un prodotto rappresenti un rischio per la salute, l’OSA deve adottare le misure di ritiro e di richiamo.

E’ stato quindi tale Regolamento ad istituire un sistema di allerta rapido per la notifica di un rischio diretto o indiretto per la salute umana, dovuto all’uso di alimenti o mangimi; prevede quindi procedure, non solo per la rintracciabilità ed il ritiro dell’alimento non considerato sicuro, ma anche per il richiamo dello stesso (recall), nel caso in cui l’alimento non conforme ai requisiti di sicurezza, così come definiti nell’articolo 14 del Regolamento stesso sia stato già andato al consumo.
Come detto la normativa europea in materia di sicurezza alimentare individua l’operatore del settore alimentare (OSA) quale responsabile della sicurezza dei prodotti immessi sul mercato e precisa che ciascuno Stato membro deve comunicare alla Commissione, attraverso il sistema rapido di allerta, ogni misura che è stata adottata per limitare i rischi per il consumatore, comprese le eventuali ipotesi di ritiro o di richiamo del prodotto messe in atto dall’OSA, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 18, 19 e 20 del Regolamento (CE) 178/2002 medesimo.

Il ritiro si riferisce all’obbligo per l’OSA di informare i suoi clienti sulla non conformità riscontrata ed a ritirare il prodotto dal mercato. In aggiunta a ciò, qualora l’alimento fosse già stato venduto al consumatore, l’OSA deve operare anche il richiamo cioè ad informare i consumatori sui prodotti a rischio, anche mediante apposita cartellonistica da apporre presso i punti vendita.

Il Ministero della salute, per una sempre maggiore attenzione ai consumatori, ha reso disponibile una specifica area del proprio portale per la pubblicazione dei richiami degli OSA.

Ministero e Regioni hanno condiviso la procedura da adottare in questi casi. Detta procedura prevede che, nei casi di un alimento a rischio, l’OSA compili il Modello e lo trasmetta alle Autorità sanitarie competenti (ASL/ATS e Regioni) che, dopo le opportune verifiche, provvederanno alla pubblicazione sul portale del Ministero.

Come sopra detto, la Direzione Generale della Sicurezza Alimentare del Ministero ha predisposto le procedure per il richiamo, da parte degli OSA, di prodotti alimentari non conformi con precise indicazioni anche per la pubblicazione dei dati riguardanti i prodotti richiamati per una corretta tutela del consumatore.
Le procedure sono dettagliate e diramate agli Assessorati regionali alla Sanità e alle organizzazioni dei produttori e dei consumatori, allo  scopo di precisare gli obblighi che le norme europee pongono in capo agli OSA e di rendere agevole per il consumatore l’individuazione del prodotto oggetto di richiamo.
Al fine di rendere agevole per il consumatore l’individuazione del prodotto oggetto di richiamo, questo deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
– denominazione di vendita;
– marchio del prodotto;
– nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato;
– lotto di produzione;
– marchio di identificazione dello stabilimento, ove applicabile;
– nome del produttore e sede dello stabilimento;
– data di scadenza o termine minimo di conservazione;
– descrizione peso/volume unità di vendita;
– motivo del richiamo: descrizione precisa del pericolo che ha determinato il richiamo del prodotto (si ritiene “che un’indicazione generica, del tipo “prodotto non conforme”, non sia sufficiente a soddisfare il requisito di accuratezza dell’informazione dettato dall’articolo 19 del Regolamento (CE) 178/2002”);
– istruzioni per la gestione del prodotto, nonché ulteriori eventuali avvertenze, incluse le modalità per contattare l’assistenza clienti (numero verde, indirizzo e-mail, ecc.);
– fotografia del prodotto, così come si presenta all’acquisto.

L’OSA (titolare del marchio del prodotto o distributore/importatore di prodotto extranazionale o responsabile primario della sicurezza alimentare) predispone una comunicazione di richiamo rivolta ai consumatori, contenente le informazioni minime, sopra indicate per rendere agevole per il consumatore l’individuazione del prodotto.
La nota della DGSAN dettaglia (Allegato 1) le procedure da seguire a seconda che sia stata appurata la sussistenza di un grave rischio per la salute umana o sia necessaria una valutazione del rischio, per decidere se adottare o no misure rapide a tutela della salute.

I casi in cui si identifica un grave rischio per la salute umana sono stati suddivisi sulla base degli effetti acuti o cronici secondo il seguente schema.
1) Effetti immediati: quando la comparsa di gravi effetti nocivi per la salute umana a seguito dell’assunzione di un alimento contaminato si manifesta immediatamente o dopo un breve periodo di tempo o su specifiche categorie di popolazione, quali i soggetti allergici, immunodepressi, anziani, donne in gravidanza (ad esempio malattie alimentari, intossicazioni, allergie ecc.):
-alimenti contenenti sostanze proibite, conformemente a quanto previsto dalle disposizioni comunitarie o, in loro assenza, dalle norme nazionali;
-alimenti contenenti residui di pesticidi o metaboliti derivanti dalla loro degradazione per i quali la predicted short term intake supera quella acuta di riferimento (ARfD) per la sostanza;
-alimenti contenenti funghi o tossine fungine, batteri o tossine batteriche, tossine algali, parassiti e loro metaboliti, virus o prioni, che, sulla base dei riscontri analitici ottenuti, in presenza di limiti fissati da norme nazionali o comunitarie, fondati sulla valutazione del rischio, sono in grado di indurre con elevata probabilità la comparsa di malattia nell’uomo;
-alimenti preconfezionati contenenti allergeni che non figurano tra gli ingredienti riportati in etichetta.
2) Effetti a lungo termine: quando l’assunzione di un alimento può comportare probabili effetti a lungo termine, effetti tossici cumulativi sulla salute di chi lo consuma o dei suoi discendenti:
-alimenti contenenti residui di pesticidi o loro metaboliti o prodotti della loro degradazione per i quali non è stata fissata alcuna dose acuta di riferimento, ma esiste una dose giornaliera accettabile (ADI) e la dose predicted short term intake supera chiaramente la ADI;
-alimenti contenenti sostanze teratogene, genotossiche o cancerogene i cui livelli trovati eccedono i limiti fissati dalla legislazione comunitaria o, in sua assenza, dalla normativa nazionale;
-alimenti contenenti sostanze teratogene, genotossiche o cancerogene per le quali non vi sono limiti stabiliti, ma la predicted short term intake (PSTI) supera la dose giornaliera tollerabile (TDI);
-alimenti che presentano un livello di contaminazione radioattiva da Cs-134 e Cs-137 superiore ai limiti stabiliti dalle pertinenti normative di settore;
-organismi geneticamente modificati;
-nuovi alimenti e nuovi ingredienti alimentari per i quali non risulta sia già stata rilasciata un’autorizzazione all’immissione in commercio ad un operatore del settore o ad un’impresa.

La divulgazione, da parte dei distributori e dei dettaglianti, della comunicazione di richiamo deve avvenire mediante apposizione di cartellonistica presso i punti vendita interessati.

Nel caso di rischio di tossicità acuta, al fine di assicurare una più efficace informazione del consumatore potenzialmente interessato, l’OSA deve anche utilizzare la forma di comunicazione che preveda la pubblicazione del richiamo a mezzo stampa, dispacci ANSA, radio, TV tenendo conto del livello di distribuzione raggiunto (locale, regionale, nazionale), ed almeno una delle seguenti modalità di comunicazione: Pubblicazione del richiamo sul proprio sito; Pubblicazione del richiamo su social network
Nel caso di rischio di tossicità cronica, l’OSA oltre al messaggio di richiamo mediante apposizione di cartellonistica presso i punti vendita interessati deve utilizzare almeno una delle seguenti modalità di comunicazione:
Pubblicazione del richiamo sul proprio sito;
Pubblicazione del richiamo su social network.
Nel caso di eventuale mancanza di un sito internet o di una pagina nei social media dell’OSA, sarà sufficiente, ed obbligatorio, il comunicato di richiamo pubblicato sull’apposita pagina del portale salute.gov

 

Aggiornato il 13 Dicembre 2023 da ATS Montagna