Gli animali affetti da lesioni o problemi fisiologici o patologie che impediscano loro di spostarsi autonomamente senza sofferenza o di deambulare senza aiuto, non possono essere trasportati al macello (si vedano le linee guida comunitarie).
Si deve considerare e rispettare la normativa vigente e, in particolare:
il REGOLAMENTO (CE) N. 1/2005 DEL CONSIGLIO del 22 dicembre 2004 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate;
il DECRETO LEGISLATIVO 25 Luglio 2007 , n. 151 “Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate.”.
Questa, fra l’altro, prevede che:
- non possa essere trasportato nessun animale che non sia idoneo al viaggio previsto, ne’ le condizioni di trasporto possono essere tali da esporre l’animale a lesioni o a sofferenze inutili;
- gli animali che presentano lesioni o problemi fisiologici ovvero patologie non vanno, inoltre, considerati idonei al trasporto se:
- non sono in grado di spostarsi autonomamente senza sofferenza o di deambulare senza aiuto;
- presentano una ferita aperta di natura grave o un prolasso;
- sono femmine gravide che hanno superato il 90% del periodo di gestazione previsto ovvero femmine che hanno partorito durante la settimana precedente;
- sono mammiferi neonati il cui ombelico non é ancora completamente cicatrizzato;
- sono suini di meno di tre settimane, ovini di meno di una settimana e vitelli di meno di dieci giorni, ameno che non siano trasportati per percorsi inferiori a 100 km;
- non e’ ammessa la somministrazione di sedativi ad animali destinati a essere trasportati, a meno che cio’ non sia strettamente necessario per assicurare il benessere degli animali e soltanto sotto
controllo veterinario.
COSA SI DEVE FARE IN TALI CASI?:
- Macellazione d’urgenza ai sensi del Regolamento 853/2004/CE qualora l’animale venga ritenuto idoneo ad entrare nella catena alimentare umana.
L’allevatore deve prendere accordi sia con il Veterinario Ufficiale che dovrà eseguire l’ispezione ante mortem, sia con il macello che opererà lo stordimento e l’immediato dissanguamento. Quest’ultima operazione dovrà avvenire, per quanto possibile, con l’animale appeso, provvedendo alla raccolta del sangue in apposito contenitore chiudibile.
Il trasporto della carcassa al macello per ultimare le operazioni di macellazione, dovrà avvenire in condizioni igieniche soddisfacenti entro 2 ore. (si veda il ddg 18/09/12 n. 7983). - Abbattimento con opportuni metodi eutanasici con conseguente smaltimento delle carcasse ai sensi del Regolamento 1069/2009/CE ed eventuale prelievo dell’obex quando previsto.
L’allevatore, una volta deciso l’abbattimento dell’animale (eutanasia), dovrà rivolgersi, nel più breve tempo possibile, ad un Veterinario Libero Professionista o, in caso di irreperibilità di quest’ultimo, al fine di garantire la tutela del benessere dell’animale, ad un Veterinario Ufficiale (l’intervento può avvenire durante il normale orario di lavoro o durante la fascia oraria della pronta disponibilità).
L’abbattimento dovrà avvenire con opportuni metodi eutanasici.
(METODI E PROCEDURE OPERATIVE PER L’EUTANASIA DEGLI ANIMALI)
Aggiornato il 29 Novembre 2016 da ATS Montagna