MACELLAZIONE DOMICILIARE SUINI ED OVICAPRINI
Sono consentite le macellazioni presso il domicilio del privato, nel rispetto delle norme in materia di benessere, trasporto e protezione degli animali alla macellazione, degli animali della specie suina e degli ovi-caprini di età inferiore a 6 mesi.
Non è possibile la macellazione presso il domicilio del privato degli animali della specie bovina, dei solipedi e degli ovi-caprini di età superiore a 6 mesi.
Le carni ottenute dalla macellazione presso il domicilio del privato devono essere consumate tal quali o previa trasformazione esclusivamente all’interno del nucleo familiare; è pertanto vietata qualsiasi forma di commercializzazione di cessione delle carni e dei prodotti da essi derivati.
È consentita, di norma nel periodo novembre – marzo, la macellazione a domicilio di un numero massimo di 4 suini per nucleo familiare.
La macellazione a domicilio dei suini è consentita ai soggetti che abbiano allevato l’animale per almeno i 30 giorni precedenti e ai soggetti che acquistino un animale vivo presso un allevamento e che procedano alla macellazione dello stesso presso il locale annesso all’allevamento come previsto del DDUO n.14572 del 31 luglio 2002.
Coloro che intendono macellare i suini a domicilio dovranno comunicarlo con almeno due giorni lavorativi di anticipo al Distretto Veterinario concordando luogo e orario della macellazione e indicando, se del caso, il nominativo della persona formata che condurrà la macellazione.
Il Distretto veterinario, ricevuta la comunicazione da parte del proprietario degli animali che intende procedere alla macellazione a domicilio per uso familiare, sulla base delle informazioni in proprio possesso e delle priorità stabilite nell’ambito della propria attività programmata, valuta l’opportunità di procedere alla visita ante-mortem degli animali in allevamento. La visita post-mortem nel caso di macellazione effettuata da “persona formata” viene effettuata a campione.
L’abbattimento deve avvenire previo stordimento effettuato mediante pistola a proiettile captivo o altro metodo idoneo applicato esclusivamente da persone che abbiano un adeguato livello di competenze per l’esecuzione di dette operazioni senza causare agli animali dolori, ansia o sofferenze evitabili.
Il dissanguamento mediante recisione dei grossi vasi del collo deve avvenire in modo rapido e completo, possibilmente sull’animale sospeso.
Tutte le parti della carcassa e le frattaglie degli animali macellati, compreso il sangue sono sottoposti ad accurato esame al fine di evidenziare i segni che potrebbero deporre per la loro inidoneità al consumo. Nel caso in cui l’ispezione post-mortem sia condotta dalla persona formata incaricata di procedere alla macellazione dell’animale, qualsiasi anomalia rilevata, deve essere prontamente riportata al competente Servizio Veterinario mettendo a disposizione del veterinario ufficiale tutte le parti dell’animale macellato e prevenendone il consumo prima che il veterinario ufficiale le abbia ispezionate ritenendole idonee al consumo umano.
Da tutti i suini macellati deve essere prelevata una porzione del muscolo del diaframma pari ad almeno 50 grammi al fine di procedere all’esame per la ricerca delle trichinelle presso la locale sezione dell’IZSLER o presso altro laboratorio pubblico accreditato per la ricerca delle trichinelle. Il proprietario dell’animale deve pertanto provvedere affinché, entro 24 ore dall’avvenuta macellazione, il campione di cui sopra venga consegnato al laboratorio, anche per il tramite del Servizio Veterinario territorialmente competente, previo accordo con quest’ultimo. È fatto divieto di consumare qualsiasi parte dell’animale, con esclusione del sangue e del fegato, prima della comunicazione da parte del laboratorio dell’esito favorevole dell’analisi per la ricerca delle trichinelle. Tuttavia, nel frattempo, le carni possono essere lavorate.
Il Distretto Veterinario informerà l’utente dell’esito delle analisi non appena pervenute dal laboratorio.
MACELLAZIONE DEGLI OVI CAPRINI
È consentita la macellazione a domicilio di un numero massimo di sei ovi-caprini di età inferiore a 6 mesi per nucleo familiare. Valgono le stesse indicazioni generali riportate per la specie suina. Non è previsto il prelievo di campioni.
- Elenco Persone formate Area coordinamento territoriale Valcamonica
- Elenco persone formate area Valtellina e Medio Alto Lario
Aggiornato il 14 Dicembre 2023 da ATS Montagna