DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO PER IL TRASPORTO DI ANIMALI VIVI
Il Regolamento (CE) n. 1/2005, all’articolo 4, prevede che per trasportare animali occorre che sia presente, sul mezzo di trasporto, una documentazione che specifichi:
a) origine e proprietà degli animali trasportati,
b) l’identificazione degli stessi,
c) il luogo di partenza,
d) la data e l’ora di partenza
e) il luogo di destinazione,
f) la durata prevista del viaggio.
Tale documento di trasporto (MOD 4 ) deve essere compilato in ogni sua parte dallo speditore e dal trasportatore ognuno per quanto di competenza.
Il trasportatore necessita di autorizzazione rilasciata dall’ATS che è competente sul luogo dove è localizzata la sede legale della ditta.
Si possono richiedere le seguenti tipologie di autorizzzione:
1. per viaggi fino a 8 ore (fino a 12 ore se in Italia) : AUTORIZZAZIONE TIPO 1
2. per viaggi oltre le otto ore (lunghi viaggi) : AUTORIZZAZIONE TIPO 2
Nel caso in cui l’allevatore debba trasportare i propri animali con mezzi propri per viaggi fino a 65 km dalla propria azienda, è prevista la possibilità, di utilizzare una particolare AUTOCERTIFICAZIONE. In questo caso l’allevatore sottoscrive un documento in cui autocertifica di essere produttore primario che trasporta i propri animali e che il mezzo utilizzato per il trasporto è di proprietà e possiede i requisiti minimi per garantire il benessere degli animali trasportati.
Tale autocertificazione, il cui modello deve essere richiesto ai punti erogativi territoriali dei Distretti Veterinari, viene inviata al Dipartimento Veterinario/Area coordinamento territoriale Valcamonica dell’ATS, a cui spetta la protocollazione ed il rilascio di un documento riportante tutti i dati dell’autocertificazione e la dichiarazione di avvenuta registrazione in SIVI della nuova attività svolta dall’OSA.
Per trasporto di EQUIDI a scopo amatoriale e senza fini di lucro il proprietario/detentore degli animali regolarizza la sua attività sottoscrivendo un documento in cui autocertifica di trasportare i propri animali senza fini di lucro e che il mezzo utilizzato per il trasporto possiede i requisiti minimi per garantire il benessere degli animali trasportati.
Tale autocertificazione viene inviata al Dipartimento veterinario/Area coordinamento territoriale Valcamonica dell’ATS che provvede alla protocollazione e al rilascio di un documento riportante tutti i dati dell’autocertificazione e la dichiarazione di avvenuta registrazione in SIVI della nuova attività svolta dall’OSA
Il sopracitato Regolamento non trova applicazione nei seguenti casi:
1. trasporto che non sia in relazione ad attività economica (ad esempio al trasporto di animali da compagnia a seguito del proprietario, di cavalli per finalità non economiche, ecc.);
2. trasporto diretto verso cliniche o gabinetti veterinari, o in provenienza dagli stessi, in base al parere di un Medico Veterinario (con certificazione veterinaria di accompagnamento).
3. per transumanza stagionale (spostamento verso l’alpeggio).
Aggiornato il 4 Gennaio 2017 da ATS Montagna