CONTROLLO E VIGILANZA SULLA RIPRODUZIONE ANIMALE
La riproduzione animale è regolamentata dal Regolamento di Polizia Veterinaria DPR n°520 dell’8 febbraio 1954 – Titolo I – norme generali di polizia veterinaria – Cap VI Vigilanza sulle stazioni di monta, sugli impianti per la fecondazione artificiale e sugli embrioni, per la cura della sterilita degli animali. – Art 26-27-28-29-30.
A questo si aggiungono delle normative specifiche di cui la principale è il Decreto 13 gennaio 1994, n. 172. “Regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30”, recante: «Disciplina della riproduzione animale» da cui si evincono tutti i requisiti sanitari per i riproduttori maschi adibiti alla monta naturale
REQUISITI SANITARI DEI RIPRODUTTORI MASCHI ADIBITI ALLA MONTA NATURALE
1. BOVINI.
Un riproduttore maschio della specie bovina, per essere autorizzato alla monta naturale pubblica, deve:
a) provenire da allevamenti:
– ufficialmente indenni da tubercolosi,
– ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica,
– ufficialmente indenni o indenni da brucellosi;
b) essere stato sottoposto, con esito negativo, ad accertamento diagnostico per:
– tricomoniasi,
– tubercolosi,
– brucellosi,
– leucosi bovina enzootica;
c) essere stato sottoposto al test di sieroneutralizzazione o test ELISA per la ricerca della rinotracheite bovina, con esito negativo oppure positivo in seguito alla vaccinazione effettuata con vaccino vivo somministrato per via intranasale;
d) essere stato sottoposto, almeno una volta all’anno, oltre che agli esami di cui alla precedente lettera b), alla prova di sieroneutralizzazione o test ELISA per la rinotracheite bovina, con esito negativo qualora si tratti di bovini non vaccinati, oppure positivo, ma in seguito a vaccinazione, sempreché precedentemente l’animale abbia risposto negativamente ad un test sierologico.
2. BUFALINI.
Un riproduttore maschio della specie bufalina, per essere autorizzato alla monta naturale pubblica, deve:
a) provenire da allevamenti:
ufficialmente indenni da tubercolosi,
ufficialmente indenni o indenni da brucellosi;
b) essere stato sottoposto, da non oltre trenta giorni, con esito negativo, ad accertamento diagnostico per:
– tricomoniasi,
– rinotracheite bovina,
– brucellosi,
– tubercolosi,
– leucosi bovina enzootica;
c) essere sottoposto, almeno una volta all’anno, agli esami di cui alla precedente lettera b)
3. EQUINI.
Un riproduttore maschio della specie equina, per essere autorizzato alla monta naturale pubblica, deve:
a) essere stato sottoposto, da non oltre trenta giorni, con esito negativo, salvo quanto diversamente stabilito da provvedimenti del Ministero della Sanità in ordine a specifici piani di profilassi e/o eradicazione, ad accertamento diagnostico per:
– anemia infettiva,
– arterite virale,
– encefalite virale,
– morbo coitale maligno,
– morva,
– metrite equina contagiosa,
– rinopolmonite infettiva;
b) essere sottoposto, almeno una volta all’anno, agli accertamenti diagnostici di cui alla precedente lettera a).
4. OVINI E CAPRINI.
Un riproduttore maschio delle specie ovina e caprina, per essere autorizzato alla monta naturale pubblica, deve:
a) provenire da allevamenti ufficialmente indenni da brucellosi;
b) essere stato sottoposto, da non oltre trenta giorni, con esito negativo, ad accertamento diagnostico per:
– agalassia contagiosa,
– artrite-encefalite virale della capra,
– brucellosi,
– scrapie, visna-maedi,
– aborto enzootico;
c) essere sottoposto, almeno una volta all’anno, agli accertamenti diagnostici di cui alla precedente lettera b).
5. SUINI.
Tutti i verri adibiti alla monta naturale pubblica, devono:
a) provenire da aziende:
– ufficialmente indenni da peste suina classica, come definite nel Decreto del Ministro della Sanità del 18 ottobre 1991, n. 427 (G.U. n. 15 del 8.1.1992),
– indenni da brucellosi,
– nelle quali nessun animale vaccinato contro l’afta epizootica sia stato presente nei dodici mesi precedenti,
– nelle quali nessuna manifestazione clinica sierologica o virologica della malattia di Aujeszky sia stata osservata nei dodici mesi precedenti,
– che non formino oggetto di divieti, conformemente alle esigenze della direttiva 64/432/CEE, per quanto riguarda la peste suina africana, l’esantema vescicolare dei suini, la malattia di Teschen e l’afta epizootica.
– Gli animali non possono essere stati presenti precedentemente in allevamenti di stato sanitario inferiore;
b) essere stati sottoposti, durante i trenta giorni precedenti, con risultati negativi, agli accertamenti diagnostici per:
– brucellosi,
– peste suina classica,
– malattia di Aujeszky, se si tratta di animali vaccinati con vaccino allestito da virus intero si può applicare la deroga di cui all’allegato 7, paragrafo 5. Suini, lettera g);
c) essere sottoposti, almeno una volta all’anno, agli accertamenti diagnostici di cui alla precedente lettera b).
FECONDAZIONE ARTIFICIALE
questa è regolamentata dall’ art 18 del regolamento 13 gennaio 1994, n° 172
Art. 18. Pratica della inseminazione artificiale
1. I veterinari e gli operatori pratici che intendono esercitare l’inseminazione artificiale devono essere iscritti in appositi elenchi tenuti dalla competente Regione, che attribuirà a ciascun iscritto uno specifico codice identificativo. Le Regioni prevedono le modalità per la presentazione delle domande di iscrizione: esse dovranno comunque contenere le seguenti indicazioni:
a) ambito territoriale in cui si intende praticare l’inseminazione artificiale;
b) impianti a cui si ricorre per la fornitura del materiale seminale;
c) per i soli operatori pratici: dichiarazione relativa allo svolgimento dell’attività nel proprio o altrui allevamento;
d) per i veterinari: l’iscrizione all’Albo professionale.
Gli operatori pratici di inseminazione artificiale devono allegare alla domanda medesima copia autenticata dell’attestato di idoneità rilasciato ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 74 dell’11 marzo 1974, nonché delle convenzioni sottoscritte con i centri di produzione, o con i recapiti a questi ultimi collegati.
2. La Regione può sospendere o revocare l’iscrizione nei suddetti elenchi qualora il veterinario o l’operatore pratico di inseminazione artificiale si renda inadempiente agli obblighi previsti dal presente Regolamento, previo parere di una apposita commissione regionale.
3. I veterinari e gli operatori pratici di inseminazione artificiale hanno l’obbligo di:
a) rifornirsi di materiale seminale esclusivamente presso i recapiti autorizzati;
b) mantenere in buono stato di conservazione il materiale seminale;
c) utilizzare esclusivamente materiale seminale di riproduttori approvati per l’inseminazione artificiale;
d) certificare, su appositi moduli forniti dalle Regioni, l’intervento di inseminazione artificiale, indicando la data, specie, razza o tipo genetico e matricola del riproduttore maschio, specie, razza o tipo genetico e matricola, se presente, della fattrice, nonché generalità del proprietario della fattrice, secondo il modello di cui all’allegato 1.
4. Ciascuna dose di materiale seminale deve essere usata per una sola fattrice. È vietata la suddivisione delle singole dosi onde impiegarle per più di una fecondazione.
5. L’inseminazione artificiale di fattrici equine con materiale seminale fresco prodotto nei centri autorizzati, oltre che presso i centri di produzione suddetti, potrà essere effettuata presso gli allevamenti delle fattrici medesime.
6. L’inseminazione artificiale di fattrici equine con materiale seminale congelato sarà effettuata presso gli allevamenti delle fattrici medesime rispettando gli obblighi previsti per le altre specie.
Aggiornato il 19 Dicembre 2016 da ATS Montagna